Art. 7.

      1. Per i matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e l'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come da ultimo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.